Terre di Sacra

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Terre di Sacra Ville e Cottage

Termini e condizioni di soggiorno

CONTRATTO LOCAZIONE

PER FINALITA’ TURISTICHE

PATTI E CONDIZIONI

1)     (Durata) Il contratto è stipulato per il periodo accordato in prenotazione. Resta escluso da tale periodo, per comune volontà delle parti, e oggetto di specifico accordo fra le stesse. Il conduttore si impegna al rilascio dell’immobile oggetto del presente contratto, pulito e in ordine, e che ritornerà in possesso del medesimo Conduttore. L’arrivo è previsto dalle 17:00 mentre la partenza per le ore 11:00. Le parti espressamente escludono l’applicabilità dell’articolo 1597 cod. civ. nel caso di inerzia della Locatrice nel pretendere la restituzione e/o nel dare l’avvio alle azioni giudiziarie nei confronti della Parte Conduttrice che sia inadempiente all’obbligo di restituzione.

2)     (Divieto di sublocazione e comodato) Parte Conduttrice non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto, a danno e spese della stessa Parte Conduttrice ai sensi dell’art. 1456 c.c.

3)     (Vincoli urbanistici, paesaggistici, naturalistici e ambientali) Con la sottoscrizione del Contratto, Parte Conduttrice dichiara di essere stato debitamente informata e edotta dal fatto che gli edifici principali e le pertinenze hanno destinazione abitativa non permanente e residenziale, e si obbliga a non mutarne la destinazione. Dichiara altresì di essere stata informata che la Villa e le aree di pertinenza sono ubicate in un più vasto comprensorio servito da strade poderali di accesso di proprietà e gestione della Società, così come della gestione da parte della Società degli impianti necessari per la fruibilità dei beni in oggetto del presente contratto. Dichiara altresì di essere a conoscenza dei vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico, naturalistico e ambientale che gravano sull’area in cui è sito l’immobile con i correlati obblighi di manutenzione e conservazione, e si obbliga a non compiere e a non far porre in essere a soggetti terzi suoi aventi causa, comportamenti che possono provocare sanzioni e/o responsabilità a carico della Società.

4)     (Transito strada campestre) Parte Conduttrice dichiara altresì di essere stata informata che la strada campestre aziendale, che termina al piede delle dune, può essere utilizzata dalla Conduttrice e dai suoi ospiti per raggiungere la spiaggia ed il mare; il transito è consentito a piedi, in bicicletta, a cavallo o golf car, con esclusione di altri mezzi.

5)     (Divieti) E’ fatto assoluto divieto alla Parte Conduttrice di installare nell’area della Villa, così come in quelle circostanti, tende, roulottes, campers e/o qualsiasi struttura fissa o mobile, anche temporaneamente.

6)     (Canone di locazione) Il canone viene convenuto nell’importo indicato in prenotazione.

7)     (Consumi) Parte Conduttrice è altresì tenuta al pagamento dei consumi relativi alle utenze di gas/gasolio e luce, da conguagliare con il deposito cauzionale versato. All’esito della verifica, Parte Conduttrice dovrà corrispondere l’eventuale somma eccedente. Parte Conduttrice sarà altresì tenuta a pagare a semplice richiesta gli eventuali ulteriori servizi dei quali dovesse fruire non compresi nel Contratto.

8)     (Deposito cauzionale) A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto Parte Conduttrice dovrà pagare alla locatrice, un importo pari a Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), che verrà imputato a deposito cauzionale, improduttivo di interessi legali. Detto importo verrà restituito a Parte Conduttrice alla riconsegna della Villa, a condizione che tutte le obbligazioni contrattuali siano stati adempiute. Parte Conduttrice dichiara che la costituzione di tale deposito non la esonera dal regolare pagamento del canone e degli oneri accessori; da esso la Locatrice potrà ritenere ogni suo eventuale credito, sia in dipendenza del Contratto, sia per indennizzo ai danni riscontrati all’atto della riconsegna, o per altro motivo, e salvo ogni diverso diritto, ragione od azione.

9)     (Visita del locatore) Parte Conduttrice dovrà consentire alla Società, al suo amministratore nonché ai loro incaricati, di accedere all’unità immobiliare locata ove gli stessi ne abbiano – motivandoli – ragione o necessità, previo preavviso di 24h.

10)  (Responsabilità della Parte Conduttrice) Parte Conduttrice dichiara di aver visto l’unità immobiliare di cui al Contratto e di averla trovata idonea all’uso convenuto, nonché di trovare di proprio gradimento arredi e, così, di prendere l’immobile, e i sopra indicati arredi, in consegna ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode dei medesimi. Parte Conduttrice si impegna a condurre l’immobile con la ordinaria diligenza, a non arrecare danni all’immobile, agli arredi e alle suppellettili e a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, sotto pena il risarcimento del danno. Parte Conduttrice è responsabile di ogni danno che potesse derivare a terzi, anche suoi ospiti, per effetto della detenzione dell’immobile oggetto del Contratto, con onere di manlevare la Società da ogni responsabilità per tale fatto.

11)  (Clausole risolutive espresse) Parte Conduttrice dichiara di accettare come parte integrante del presente contratto tutte le condizioni ivi contenute. In particolare, si conviene che il tardato o parziale pagamento di anche un solo rateo del canone, la mancata o tardata o parziale costituzione del deposito cauzionale e dell’acconto sui consumi delle utenze,  così come del pagamento dei conguagli entro cinque giorni dalla richiesta, comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, con il solo onere per la Società di comunicare per scritto alla Parte Conduttrice di volersi avvalere di tale convenzione, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

12)  (Modifiche e addizioni) Parte Conduttrice non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della Società.  Le eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte locatrice, potranno essere ritenute dalla Società senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente sin d’ora Parte Conduttrice. Resta fermo il diritto della Società di chiedere Parte Conduttrice, anche nel corso della locazione, la rimessione in pristino, a proprie spese.

13)  (Celebrazione di eventi, matrimoni o feste) Non è consentito, se non previo consenso da parte della Società, da richiedere a mezzo fax, raccomandata o comunicazione a mezzo di posta elettronica,  l’utilizzo  dell’immobile locato per la realizzazione o celebrazione di eventi, matrimoni, feste, così come  la realizzazione di servizi fotografici/video a fini commerciali nonché la pubblicazione di fotografie/video realizzati all’interno della proprietà di Terre di Sacra con qualsiasi mezzo di diffusione (internet, social, carta stampata). 

14)   (Esonero da responsabilità del locatore) Parte Conduttrice esonera espressamente la Società da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da eventi naturali e/o fortuiti, da fatti ed omissioni di terzi, nonché da interruzione incolpevoli dei servizi.

15)  (Spese e imposte di registrazione) Laddove il presente Contratto debba essere registrato, provvederà all’incombente la Società ma le relative imposte di bollo e di registro saranno a carico di Parte Conduttrice nella misura del 50%.

16)  (Finalità turistica) Anche in relazione a quanto convenuto al precedente art. 3), le parti si danno reciprocamente atto:

a) che l’unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per finalità turistica, avendo Parte Conduttrice residenza e domicilio in una diversa località, come dalla stessa espressamente dichiarato e qui confermato, e come risultante altresì dai documenti di riconoscimento dalla stessa esibiti alla sottoscrizione del Contratto;

b) che la Società si è determinata alla conclusione del Contratto esclusivamente per finalità turistiche e in ogni caso in funzione di quanto sopra dichiarato da Parte Conduttrice;

17)  (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti dichiarano applicabili le disposizioni del codice civile e le norme del codice del turismo, nonché gli usi locali.

La Società                                                                  Parte Conduttrice

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti, previa attenta rilettura, dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole

Articolo 2. Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; clausola risolutiva espressa); Articolo 11. Clausole risolutive espresse. 13.

La Società                                                                  Parte Conduttrice

Prenotando si intende confermata la sottoscrizione del presente contratto, il cliente dichiara di aver preso visione del contratto di soggiorno e di accettare le disposizioni ivi indicate, senza riserve e contestazioni per qualsivoglia ragione, causa o motivo.